Conciliazioni di Lavoro

È istituita presso l’Ente la Commissione Paritetica di Conciliazione per le vertenze in materia di lavoro.

La Commissione svolge il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro tra il datore di lavoro e i lavoratori, offrendo un’alternativa alla procedura attiva presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Questo permette di risolvere rapidamente le vertenze lavorative con le stesse garanzie legali di validità degli atti.

Le competenze della Commissione comprendono le controversie individuali, sia singole che collettive, e includono anche le sanzioni disciplinari. Tali controversie riguardano l’applicazione del contratto collettivo nazionale, della contrattazione territoriale o aziendale, e coinvolgono i rapporti di lavoro all’interno delle aziende comprese nell’ambito di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL).

Conciliazione di vertenze

Tramite la Commissione Paritetica di conciliazione per le vertenze di lavoro, il lavoratore o il datore di lavoro possono tentare la soluzione di una controversia in materia di lavoro accedendo alla procedura conciliativa facoltativa, prevista dal nuovo art. 410 del codice di procedura civile.

La procedura è analoga a quanto previsto per il tentativo instaurato dalla Commissione di Conciliazione presente presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di Conciliazione la cui esecutività è immediata.

La Commissione si riunirà su istanza di una delle parti in base all’entità e/o alle esigenze delle richieste stesse.


Collegio Arbitrale

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, le parti possono rivolgersi al Collegio Arbitrale, evitando così il consueto e tortuoso iter giudiziario. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente “super partes” e da un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali coinvolte.

Ogni vertenza ha inizio con la presentazione della domanda al Collegio Arbitrale, formulata con l’apposita modulistica prelevabile direttamente presso la sede dell’Ente.

Le parti verranno convocate alla presenza del Presidente-Garante: la parte che perde la causa, dovrà versare seduta stante una cifra prestabilita a titolo di rimborso spese.

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